Il decreto del MEF del 19 ottobre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2020 definisce le nuove regole di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

I dati dei documenti fiscali relativi all’anno 2020 dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio 2021. In merito si ricorda che, in virtù di quanto disposto dalla legge di bilancio 2020, occorrerà indicare anche le modalità di pagamento (tracciabili o non tracciabili).

Relativamente alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, invece va evidenziato che:

1) la periodicità di trasmissione dei dati passa da annuale a mensile (quindi i dati relativi ai documenti fiscali emessi a gennaio 2021 dovranno essere inviati entro la fine del mese di febbraio 2021, e così via);

2) per ogni documento fiscale emesso viene richiesto l’invio di ulteriori informazioni, precisamente:

a) la tipologia del documento (ad es. fattura);

b) l’aliquota iva o la natura dell’operazione (ad es. esente);

c) l’eventuale indicazione da parte del paziente del diniego del consenso alla messa disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata (in questo caso i dati dovranno essere inviati senza indicare il codice fiscale del paziente).

Si ricorda, infine, che fino al 31 dicembre 2020 non è consentito l’utilizzo della modalità elettronica di emissione delle fatture per prestazioni odontoiatriche rese nei confronti delle persone fisiche.


Inoltre, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020 prevede che la comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria si intreccia con quella relativa alla predisposizione della dichiarazione annuale dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Gli odontoiatri (come gli altri operatori sanitari) devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria tutte le fatture emesse (ad eccezione di quelle relativamente alle quali il paziente ha espresso il diniego) indicando se la spesa sia stata sostenuta con strumenti tracciabili o non tracciabili.

I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate saranno unicamente quelli relativi alle spese sostenute con strumenti tracciabili.

Se l’Odontoiatra, nel file da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, dovesse erroneamente indicare che una fattura è stata pagata con strumento tracciabile quando non lo è (o viceversa) incorrerà nella sanzione, prevista per omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati, pari ad euro 100,00 per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000,00, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie è previsto dall’art.12 del Dlgs 472/1997. In base a tale istituto viene punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione); nessuna sanzione è prevista nel caso di trasmissione errata e successiva correzione entro 5 giorni dalla scadenza; se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo, con un massimo di euro 20.000,00.