Il 1° gennaio u.s. è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) approvata dal Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 il 30 dicembre 2020 con le principali novità fiscali di interesse per la categoria:

  • Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti: i lavoratori autonomi e i liberi professionisti con un reddito complessivo, nel 2019, non superiore a 50.000 euro, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2020 pari ad almeno il 33%, possono beneficiare di un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali. È lasciato a uno o più Decreti del Ministero del Lavoro il compito di definire i criteri e le modalità di riconoscimento dell’esonero.
  • Proroga bonus edilizi: sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici. Viene innalzato, da 10.000 a 16.000 euro l’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici. Viene prorogato a tutto il 2021 anche il c.d. “bonus verde“.
  • Bonus idrico: viene istituito un nuovo fondo per il riconoscimento, alle persone fisiche, di un “bonus idrico” pari a 1.000 euro, per la sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Le modalità e i termini per l’erogazione saranno definiti da un apposito decreto.
  • Novità superbonus: il termine per poter beneficiare della detrazione viene prorogato al 30.06.2022.

    I condomini che, alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo possono inoltre beneficiare della detrazione se le spese sono sostenute entro il 31.12.2022. Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

  • Locazioni brevi: il regime fiscali delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti in

    ciascun periodo d’imposta. Al superamento della richiamata soglia, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.

  • Credito d’imposta beni strumentali nuovi: viene rivista la disciplina in esame e le novità trovano applicazione a decorrere dal 16.11.2020.

    L’agevolazione viene prevista fino al 31.12.2022, con potenziamento delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili e ampliamento dell’ambito applicativo.

  • Lotteria degli scontrini e cashback: la partecipazione alla lotteria degli scontrini è riservata a coloro che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronico.
  • Semplificazioni fiscali: vengono allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelle previste per la liquidazione Iva: le fatture emesse possono essere registrare entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.

    Dal 2022 viene abolito l’esterometro e i dati devono essere trasmessi utilizzando il Sistema di interscambio, secondo il formato della fattura elettronica. La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture, generalmente entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione; per le operazioni ricevute da cedente o prestatore estero, l’invio al SdI è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

    La Legge di Bilancio 2021 proroga inoltre il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

  • Detrazione redditi lavoro dipendente: viene messa a regime l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo compreso tra 28.001 e 40mila euro. Tale detrazione viene riconosciuta dai sostituti d’imposta ripartendola tra le retribuzioni erogate e verificandone la spettanza in sede di conguaglio.
  • Incentivo per l’occupazione giovanile: per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 viene riconosciuto un esonero contributivo del 100% nel limite massimo di 6mila euro annui. La durata massima dell’esonero è di 36 mesi (48 mesi per attività ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia). Condizioni:

    – alla data della prima assunzione incentivata il lavoratore non dovrà avere compiuto il 36esimo anno di età;

    – il datore di lavoro non abbia proceduto nei 6 mesi precedenti né proceda nei 9 mesi successivi all’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

  • Fondo a sostegno dell’impresa femminile: per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021- 2022 viene elevato al 100%, nel limite massimo di 6mila euro annui, l’esonero contributivo previsto dai commi da 9 a 11 dell’art. 4 della legge n. 92/2012, a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
  • Decontribuzione SUD: viene confermato fino al 2029 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro relativamente a lavoratori subordinati impiegati presso sedi ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’agevolazione spetta nella seguente misura:

    – 30% dei contributi previdenziali fino al 31 dicembre 2025;

    – 20% dei contributi previdenziali per il 2026 e il 2027;

    – 10% dei contributi previdenziali per il 2028 e il 2029.

  • Proroga moratorie su mutui, leasing, finanziamenti: sono prorogate fino al 30 giugno 2021 le moratorie su aperture di credito, anticipi, prestiti, mutui, finanziamenti leasing previste dall’art. 56 del DL 18/2020.
  • Proroga contratti a termine acasuali: viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine di validità del regime transitorio in materia di contratti a tempo determinato, che prevede la possibilità di rinnovare o prorogare anche in assenza delle causali i contratti di lavoro dipendente a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta.
  • Proroga trattamenti integrazione salariale Covid-19: viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la possibilità di richiedere i trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 per una durata massima di 12 settimane. I datori di lavoro privati che non richiedono tali trattamenti possono usufruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del DL 104/2020.
  • Proroga divieto licenziamenti: viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici. Fino a tale data, quindi, non potranno essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo (rimangono sospese quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020) né potranno essere risolti rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
  • IVA 0 su strumentazione diagnostica: viene disposta l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2022, in deroga all’articolo 124, comma 1, del DL 34/2020, sulle cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile e sulle prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione.
  • Crediti di imposta per investimenti: viene previsto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022. In particolare:

    – per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (non 4.0) viene riconosciuto (a imprese, comprese le STP, e professionisti) un credito d’imposta pari al 10% (al 15% per gli investimenti in lavoro agile) nel 2021 e al 6% nel 2022 del costo sostenuto nel limite massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali;

    – per gli investimenti in beni materiali cosiddetti 4.0 (di cui all’elenco contenuto nell’Allegato A della L. 232/2016) viene riconosciuto (alle imprese, comprese le STP) un credito d’imposta pari al 50% (per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro), al 30% (per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro) e del 10% (per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro) nel 2021 e rispettivamente del 40%, 20% e 10% nel 2022;

    – per gli investimenti relativi a beni immateriali di cui all’elenco contenuto nell’Allegato B della L. 232/2016 viene riconosciuto (alle imprese, comprese le STP) un credito d’imposta pari al 20% del costo sostenuto nel limite massimo di 1 milione di euro.

    Il credito d’imposta viene utilizzato in compensazione (con imposte, tasse e contributi) nel modello F24. Per i soggetti con compensi (o ricavi) inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni non 4.0 dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 spetta interamente nell’anno di entrata in funzione dei suddetti beni (altrimenti spetta in tre quote annuali di pari importo). Va, infine, sottolineato come la fattura di acquisto di tali beni deve riportare una dicitura con il riferimento normativo dell’agevolazione goduta.

  • Altri crediti di imposta: viene previsto un credito d’imposta del 50%, a favore di una pluralità di soggetti tra cui gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 (con limite di 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’esercizio dell’attività) per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

    Vengono prorogati fino al 2022:

    – il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività di carattere innovativo;

    – il credito d’imposta per la cosiddetta formazione 4.0.

    Viene anticipato al 30 giugno 2021 il termine per utilizzare in compensazione o cedere il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall’articolo 120 del DL 34/2020.