Come è noto, a partire dal 01/01/2020 la Legge di Bilancio per l’anno 2020 prevede l‘obbligo della tracciabilità delle detrazioni anche per alcune tipologie di spese sanitarie nonché per le spese veterinarie sostenute dai cittadini.
In particolare, se le prestazioni sanitarie saranno svolte in regime libero professionale e saranno pagate senza l’utilizzo di qualsiasi mezzo di pagamento tracciabile, a partire appunto dal 01/01/2020, esse non saranno più detraibili.
Si riporta di seguito il testo della norma:
comma 679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l‘onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
comma 680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.