Dal 15 Ottobre 2021 corre l’obbligo di controllo del possesso del “Green Pass” per tutti i lavoratori e altre figure con le quali lo studio odontoiatrico si relaziona.
Per i comportamenti e le formalità di nostro interesse, e fino al termine del periodo di emergenza per ora previsto al 31 dicembre 2021, si specifica che:
– ai pazienti ed ai caregiver (ad esempio accompagnatori di minori o pazienti con necessità particolari) NON deve essere richiesto il Green Pass, mentre resta invece applicabile il questionario di triage;
– il Datore di lavoro (o un suo delegato) è tenuto a controllare il Green Pass di tutto il personale dipendente, in qualsiasi forma inquadrato (ASO, Segretarie ecc…). Si precisa che per le ASO è in ogni caso in vigore l’obbligo vaccinale – DL n. 44/2021 – che non è superato dalla presentazione del Green Pass;
– ai collaboratori non dipendenti (odontoiatri, igienisti ecc…) deve essere controllato il Green Pass. Si precisa che per tutti gli operatori sanitari iscritti all’Albo delle professioni sanitarie è in vigore l’obbligo vaccinale ai sensi del DL n. 44/2021.
– qualsiasi altra figura (Fornitori, collaboratori, tirocinanti, volontari, somministrati, o chiunque altro entri nello Studio per motivi di lavoro anche se familiari), anche laddove in forza di un contratto esterno, deve sottoporsi all’obbligo di esibizione del Green Pass (nonostante debba già essere controllato dal loro datore di lavoro).
Chi può verificare
Il titolare dello studio, o il responsabile legale dello studio associato, è tenuto a verificare il Green Pass o direttamente o attraverso una persona specificamente e formalmente delegata. Tale soggetto preposto ad effettuare i controlli, in applicazione della normativa per la protezione dei dati personali (GDPR), dovrà ricevere apposito atto di autorizzazione al trattamento dei relativi dati, con le istruzioni su come svolgerlo (All. 1 e All. 2).
Modalità di verifica
La verifica deve essere eseguita solamente attraverso l’app ufficiale “VerificaC19” scaricabile su smartphone o tablet dal sito web del Governo all’indirizzo https://www.dgc.gov.it/web/app.html
È consigliabile utilizzare dispositivi dello studio, mentre si deve evitare di utilizzare quelli dei lavoratori.
Non possono essere trattenute copie cartacee o informatiche dei Green pass.
Si può redigere un “registro delle verifiche” effettuate, che può tuttavia essere compilato solo con il numero dei controlli svolti in una giornata e con i relativi esiti, senza alcun riferimento del nome della persona verificata o che comunque consenta di identificare il soggetto sottoposto a controllo.
Nuove modalità di verifica sono in fase di sviluppo in accordo con Sogei e Garante per la Protezione dei Dati Personali e potrebbero essere rese disponibili in futuro.
Quando e come verificare
Il controllo deve essere effettuato all’ingresso in studio, ed a tutti i lavoratori a prescindere dallo stato vaccinale.
Devo compilare o fornire della modulistica specifica?
Nella zona antecedente a quella in cui il controllo viene effettuato andrà esposta l’informativa sul trattamento dei dati personali appositamente redatta per la verifica del Green pass e per l’attività di Triage (All. 3 e All. 4).
Potrebbe anche essere aggiunto un cartello che graficamente invita all’esibizione del Green Pass (All. 5).
Se il lavoratore non ha un Green pass valido
Deve essere allontanato, e risulterà assente ingiustificato senza remunerazione.
Sanzioni
1. L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della Green Pass è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
2. Ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche, ovvero che non adottano le misure organizzative entro il 15 ottobre p.v., si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
Gli associati ANDI potranno scaricare il materiale necessario per la regolarizzazione delle singole specifiche incombenze presso le proprie aree riservate di BRAIN.